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Movimentazione merci UE/UK post Brexit

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea impone significativi cambiamenti anche per quando riguarda la movimentazione merci, a partire dalla data 01.01.2021.

Acquisti e vendite di merci e servizi con UK non potranno più essere trattate con la semplice fruizione/fornitura di un servizio, ricezione/spedizione della merce e relative loro fatture, nessun elenco INTRASTAT dovrà essere presentato.

Per le transazioni di merci (beni mobili) dal 01.01.2021 la prassi sarà:

VENDITE DI MERCI:

  • Emissione della fattura non imponibile IVA ai sensi dell’Art.8 del DPR 633/72 per merci destinate all’esportazione;
  • Le merci e i relativi documenti dovranno essere presentati presso una dogana italiana per l’espletamento delle operazioni di esportazione, a partenza, con emissione di bolla DAU / DAE con numero MRN.

ACQUISTI DI MERCI:

  • Le merci in arrivo dalla UK dovranno essere scortate da documento doganale ed essere presentate contestualmente ai documenti commerciali, fatture packing list, dichiarazioni e quant’altro necessario, presso una dogana italiana per le operazioni di importazione con assolvimento immediato in Dogana di IVA e altri diritti doganali eventualmente previsti; (debita nota per tutti gli adempimenti sanitari, per le eventuali limitazioni all’importazione come per qualsiasi altro Paese terzo).

Acquisti e vendite di servizi con soggetti passivi d’imposta in UK:

VENDITE SERVIZI:

  • Emissione della fattura escluso IVA ai sensi dell’Art. 7ter del DPR 633/72, nessun elenco Intrastat da presentare

ACQUISTI SERVIZI:

  • GENERICI: Ricezione della fattura da UK emissione di autofattura con assoggettamento alla relativa aliquota IVA in vigore;
  • PER MERCI IN ARRIVO DALLA UK (per esempio trasporto o accessorie al trasporto): l’importo dovrà essere dichiarato nella bolla di importazione ed andrà a formare la base imponibile, con il valore delle merci, per la riscossione dei tributi dovuti all’import.

Nell’accordo provvisorio attualmente vigente tra le parti è stabilito che gli scambi di merci UE/UK non saranno gravati da dazio se le merci risulteranno di origine preferenziale. A tal fine è stata pubblicato il testo della dichiarazione di origine preferenziale che i fornitori dovranno rilasciare ai clienti per ottenere l’aliquota daziaria a zero (che chiameremo la “dichiarazione su fattura”).

Consigliamo di sensibilizzare i Vs. fornitori in UK affinché appongano l’attestazione di origine in fattura (quando la natura della merce lo consenta) oltre a provvedere, sempre per merci che ne abbiano le caratteristiche, ad emettere sui Vs. documenti di vendita tale dicitura.

Allo stato attuale si potrà attestare l’origine sulla dichiarazione in fattura facendo riferimento solamente al proprio codice EORI aziendale, ma ci sono motivi per ritenere che presto questa semplificazione ricadrà nel campo di applicazione dei regolamenti di origine e sarà richiesta l’iscrizione al registro REX, come già succede per il traffico con il Canada ed il Giappone. Pertanto, qualora già non foste soggetti aventi lo status di “esportatore autorizzato”, per le vendite extra UE, si consiglia di attivarsi nel contatto con l’ufficio Doganale territoriale competente la Vs. sede per approfondimenti in merito all’inoltro della domanda di autorizzazione.

Da un punto di vista strettamente operativo al momento il ns. ufficio è in grado di effettuare le seguenti operazioni presso la dogana di Verona:

ESPORTAZIONE

  • con emissione di bolla EU su ultimo confine comunitario UE (per esempio Le Havre in Francia)

IMPORTAZIONE

  • con emissione della relativa bolla doganale e la riscossione dei relativi diritti doganali (per l’arrivo di merci dalla UK comunicate al Vs. fornitore il codice della dogana di destinazione Verona che è IT136100 da indicare sui documenti doganali in uscita dall’UK).

Particolare attenzione va posta per gli operatori che hanno sede nel territorio dell’Irlanda del Nord. Al momento tale territorio continua ad essere parte della UE e le transazioni commerciali continueranno ad osservare le norme previste per gli scambi di merci e servizi tra paesi della UE con la presentazione degli elenchi Intrastat negli scaglioni previsti. Unica variazione il cambio della sigla del paese e suffisso per le partite IVA dei soggetti passivi d’imposta ivi residenti che avrà come sigla XI al posto di GB.

Gli argomenti della presente, sono trattati in modo generale e si riferiscono a transazioni generiche di merci usuali, per casi specifici, merci sensibili, prodotti soggetti ad accisa, alimentari o per qualsiasi dubbio riguardante la Vs. specifica attività, siete pregati di contattare il ns. personale per i chiarimenti del caso.